FaQ aggiunte il 2 novembre
Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) il 2 novembre 2024 ha aggiornato le FAQ relative alla Transizione 5.0. Di seguito puoi trovare i principali chiarimenti introdotti.
Trovi qui il link al documento ufficiale

2.14 - Procedura per l’accesso all’agevolazione
Domanda: Per l’inoltro delle comunicazioni, la piattaforma informatica richiede che sia indicato l’indirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento corredato dai relativi riferimenti catastali. Quali dati devono essere comunicati nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei o comunque vengano impiegati presso siti esterni alla sede dell’impresa, come ad esempio nel caso di pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale?
Risposta: Nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla
propria sede, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.

3.7 - Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232
Domanda: È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?
Risposta: I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento
UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti
già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto
riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge
232/2016), anche le seguenti condizioni:
• L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
• L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
• La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o
precedenti) a Stage V.
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto
del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente
identificato con motore Stage I (o precedente).
Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei
veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

3.8 - Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232
Domanda: In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è
necessario procedere all’alienazione del bene sostituito?
Risposta: Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è
obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.
Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali
che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in
sede di eventuale accertamento.
L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione
trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle
normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

4.12 - Calcolo del risparmio energetico
Domanda: Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato
dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una
diversa struttura nella disponibilità dell’impresa?
Risposta: È utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione
riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della
medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata
confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con
l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee
preesistenti costituenti il processo.
Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo
con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità
dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo
scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica
della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media
degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:
•Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione
con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una
diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
•il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una
linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

6.7- Impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Domanda: Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono
essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura
produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni
strumentali 4.0?
Risposta: Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono
agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura
produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni
strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità
dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale
(stesso codice fiscale - C.F.). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla
struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al
quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e
dell'unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione
esistente per impiegare l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici
o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di
autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.
Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete
italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla
Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore
a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:
- ZONA NORD
- ZONA CENTRO NORD
- ZONA CENTRO SUD
- ZONA SUD
- ZONA CALABRIA
- ZONA SICILIA
- ZONA SARDEGNA.

6.8- Impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Domanda: Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1,
comma 6 del decreto-legge 113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per
i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione?
Risposta: La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del
Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9
dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla
misura Transizione 5.0:
-la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
-la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente
per le tre sezioni a), b) e c) del Registro;
-a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la
dotazione di:
•un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection
Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai
fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state
eseguite all’interno dei Paesi UE;
•di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione
ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione
accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto
dell’ispezione di fabbrica.
Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo
produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione
territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al
beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli
fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex
art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19.
Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione,
dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato
dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una
dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale
conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.
Il GSE si riserva di poter eƯettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione
con i requisiti indicati dal legislatore.
Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì
provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti,
rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

10.1 - DNSH
Domanda: Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente? Risposta: Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024: •Per i siti industriali non soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata; •Per i siti industriali soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata.
