mondo con foglia

FaQ aggiunte il 2 novembre

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) il 2 novembre 2024 ha aggiornato le FAQ relative alla Transizione 5.0. Di seguito puoi trovare i principali chiarimenti introdotti.

Trovi qui il link al documento ufficiale

punto di domanda

2.14 - Procedura per l’accesso all’agevolazione

Domanda: Per l’inoltro delle comunicazioni, la piattaforma informatica richiede che sia indicato l’indirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento corredato dai relativi riferimenti catastali. Quali dati devono essere comunicati nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei o comunque vengano impiegati presso siti esterni alla sede dell’impresa, come ad esempio nel caso di pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale?

Risposta: Nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.

punto di domanda

3.7 - Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232

Domanda: È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?

Risposta: I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; • L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; • La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V. Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente). Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

punto di domanda

3.8 - Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232

Domanda: In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito?

Risposta: Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito. Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento. L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

punto di domanda

4.12 - Calcolo del risparmio energetico

Domanda: Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa?

Risposta: È utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:
•Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
•il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

punto di domanda

6.7- Impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Domanda: Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0?

Risposta: , gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza). Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato. Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti: - ZONA NORD - ZONA CENTRO NORD - ZONA CENTRO SUD - ZONA SUD - ZONA CALABRIA - ZONA SICILIA - ZONA SARDEGNA.

punto di domanda

6.8- Impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Domanda: Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione?

Risposta: La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0: -la conformità ad alcune specifiche norme tecniche; -la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro; -a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di: •un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE; •di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica. Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO. Il GSE si riserva di poter eƯettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore. Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

punto di domanda

10.1 - DNSH

Domanda: Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente? Risposta: Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024: •Per i siti industriali non soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata; •Per i siti industriali soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata.